19.1 responsabile e indirizzi e modalità accesso civico.
L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità, ed utilizzando apposito modulo scaricabile qui o nella apposita sezione:
- invio di un messaggio di posta elettronica al Responsabile della Trasparenza e Integrità all’indirizzo : del messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l’accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo c.a. Referente per la trasparenza e l’integrità, [indirizzo]
Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l’istante può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:
a) invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: . Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l’accesso civico e la data nella quale si era presentata l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all’indirizzo ,